Cassazione civile Sez. III sentenza n. 24625 del 3 dicembre 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitā precontrattuale, il pregiudizio risarcibile č circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici e non arbitrari. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la liquidazione del danno da rottura delle trattative per la cessione di alcuni punti vendita di una catena di supermercati, equitativamente determinata nella misura del 5 per cento del prezzo pattuito, fissato nella misura del 37 per cento degli incassi lordi degli ultimi esercizi, trattandosi di liquidazione motivatamente ancorata a parametri non illogici, costituiti dalla rilevanza dei flussi di cassa dei supermercati e, nel contempo, dalla loro mutevolezza in ragione dell'andamento del mercato, nonché dallo stato embrionale in cui si trovavano le trattative avviate, in alternativa, con altro potenziale acquirente).

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