Cassazione civile Sez. I sentenza n. 20868 del 15 ottobre 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

La domanda di corresponsione degli interessi non accompagnata da alcuna particolare qualificazione va intesa come rivolta al conseguimento soltanto degli interessi corrispettivi, i quali, come quelli compensativi, sono dovuti indipendentemente dalla colpa del debitore nel mancato o ritardato pagamento, salva l'ipotesi della mora del creditore, atteso che la funzione primaria degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie č quella corrispettiva, collegata alla loro natura di frutti civili della somma dovuta, mentre, nei contratti di scambio, caratterizzati dalla contemporaneitā delle reciproche prestazioni, č quella compensativa, dovendosi invece riconoscere carattere secondario alla funzione risarcitoria, propria degli interessi di mora, che presuppone l'accertamento del colpevole ritardo o la costituzione in mora "ex lege" del debitore, e quindi la proposizione di un'espressa domanda, distinta da quella del pagamento del capitale.

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