Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 20586 del 13 ottobre 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di licenziamenti successivi, l'azione giudiziale di annullamento del secondo va proposta nel termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 1442 c.c., che decorre dalla comunicazione del recesso, senza che, ai fini dell'individuazione del termine "a quo", ex art. 2935 c.c., possa attribuirsi rilevanza al passaggio in giudicato della sentenza che annulli il primo licenziamento, data l'autonomia e la mancanza di pregiudizialitą tra i due provvedimenti.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.