Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 1891 del 3 febbraio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Le ordinanze del giudice dell'esecuzione, non pił revocabili per aver avuto attuazione, sono suscettibili di correzione nei casi e nelle forme previste dagli artt. 287 e 288 c.p.c., trattandosi di disposizioni espressione di una esigenza di ordine generale propria ad ogni tipo di processo, sicché, in assenza di una diversa e specifica disciplina, sono applicabili anche ai provvedimenti resi nel processo di esecuzione.

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