Cassazione civile Sez. VI-2 sentenza n. 17552 del 3 settembre 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

A seguito dell'accoglimento dell'impugnazione per revocazione di una sentenza non definitiva emessa in secondo grado, il giudice della revocazione, definendo l'intero giudizio in qualitą di giudice d'appello, ha il potere-dovere di regolare le spese non solo della fase rescindente, ma anche di quella rescissoria, ovvero sia per la fase afferente l'eliminazione della pronuncia fondata sull'errore, sia per la fase in cui si sostituisce quest'ultima con altra decisione.

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