Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14662 del 14 luglio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricorso per cassazione, l'erronea indicazione delle generalitą del ricorrente non comporta l'inammissibilitą dell'impugnazione ove l'effettiva identitą del suo autore risulti dall'intestazione della sentenza impugnata e da quella dello stesso ricorso per cassazione, oltre che dalla procura speciale apposta in margine ad esso.

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