Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1238 del 23 gennaio 2015

(3 massime)

(massima n. 1)

Il litisconsorte necessario pretermesso (come anche il terzo titolare di diritto autonomo e incompatibile, il falsamente rappresentato e il titolare di "status" incompatibile con quello accertato tra altre parti), che ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ. è ammesso all'opposizione ordinaria avverso la sentenza resa in un giudizio "inter alios", può anche proporre una azione di accertamento autonoma della sua posizione, ma, sino al passaggio in giudicato della sentenza che riconosca la situazione come da lui dedotta, gli è preclusa ogni tutela, anche cautelare, avverso l'efficacia esecutiva o gli affetti esecutivi o accertativi derivanti dalla sentenza "inter alios" non opposta.

(massima n. 2)

Il terzo legittimato all'opposizione ordinaria ai sensi dell'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., non può, ancorché litisconsorte necessario pretermesso, proporre opposizione all'esecuzione promossa sulla base di un titolo giudiziale formatosi "inter alios", salvo che sostenga che quanto stabilito dal predetto titolo sia stato soddisfatto oppure sia stato modificato da vicende successive, sicché non vi è più nulla da eseguire, nel qual caso deve ritenersi legittimato ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. Ove, inoltre, l'esecuzione del titolo formatosi "inter alios" si estenda al di fuori dell'oggetto previsto nella statuizione giudiziale, sicché l'esecuzione non è sorretta dal titolo, il terzo può opporsi, nelle forme dell'art. 619 cod. proc. civ., quale soggetto la cui posizione è effettivamente incisa dalla esecuzione, ancorché formalmente terzo rispetto ad essa.

(massima n. 3)

In tema di tutela possessoria, qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso richieda, per il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione di un'opera in proprietà o possesso di più persone, il comproprietario o compossessore non autore dello spoglio è litisconsorte necessario non solo quando egli, nella disponibilità materiale o solo "in iure" del bene su cui debba incidere l'attività ripristinatoria, abbia manifestato adesione alla condotta già tenuta dall'autore dello spoglio o abbia rifiutato di adoperarsi per l'eliminazione degli effetti dell'illecito, ovvero, al contrario, abbia dichiarato la disponibilità all'attività di ripristino, ma anche nell'ipotesi in cui colui che agisca a tutela del suo possesso ignori la situazione di compossesso o di comproprietà, perché in tutte queste fattispecie anche il compossessore o comproprietario non autore della condotta di spoglio è destinatario del provvedimento di tutela ripristinatoria.

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