Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1175 del 22 gennaio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art. 435 cod. proc. civ., non provveda a notificare l'atto di appello, né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., l'improcedibilità della impugnazione può essere dichiarata d'ufficio ancorché la notifica sia avvenuta per altra successiva udienza, cui la causa - in quella prima udienza - sia stata rinviata dal giudice per l'acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.