Cassazione civile Sez. VI-3 sentenza n. 10854 del 26 maggio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudizio di rinvio a seguito di sentenza rescindente della Corte di cassazione e quello di impugnazione per revocazione di quest'ultima sentenza sono processi autonomi e possono coesistere, salva la possibilitą di far valere in sede di rinvio la pregiudizialitą logico-giuridica della decisione sulla revocazione della sentenza rescindente che ha disposto il rinvio. Ne consegue che i termini per l'impugnazione per revocazione della sentenza rescindente della Corte di cassazione decorrono, in via ordinaria, dalla notificazione o dalla pubblicazione della stessa, ai sensi dell'art. 391 bis, primo comma, cod. proc. civ., e non gią dal deposito della sentenza di merito emessa in sede di rinvio.

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