Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9076 del 18 aprile 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Il fallimento del promittente venditore di un immobile consente al curatore di optare per lo scioglimento del contratto ex art. 72 legge fall. e di ottenere il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., anche se questa č stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento, in quanto l'effetto prenotativo della trascrizione vale per le sentenze dichiarative e non per quelle costitutive, in relazione alla facoltā di scelta del curatore, che trova il solo limite nel giudicato.

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