Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8277 del 9 aprile 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

La circostanza che un teste già escusso sia nuovamente sentito – ancorché a seguito di spontanea presentazione – comporta un'implicita contestuale rinnovazione dell'esame, per procedere alla quale non è necessario che il giudice abbia precedentemente dato atto, con formale provvedimento, dell'esigenza di chiarificazione che abbia reso necessaria la nuova audizione.

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