Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8145 del 8 aprile 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione forzata, č inammissibile l'opposizione avverso il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, la quale sia fondata su contestazioni relative ad ordinanza che, riaprendo la fase autorizzativa della vendita, abbia nuovamente determinato il prezzo del bene pignorato, posto che i vizi del provvedimento ex art. 569 cod. proc. civ. devono formare oggetto di opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio prescritto dall'art. 617 cod. proc. civ., appartenendo ad una sequenza procedimentale precedente a quella della vendita stessa.

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