Cassazione civile Sez. V sentenza n. 26174 del 12 dicembre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell'omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il duplice onere, imposto a pena di inammissibilitą del ricorso, di indicare esattamente nell'atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimitą di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all'esame dei fascicoli d'ufficio o di parte.

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