Cassazione civile Sez. III sentenza n. 26158 del 12 dicembre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Il creditore che escute una polizza fideiussoria é tenuto a provare i presupposti per l'operativitą della garanzia ancorché sia stato convenuto in un giudizio di accertamento negativo, poiché, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi di un diritto grava sempre su colui che se ne afferma titolare ed intenda farlo valere.

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