Cassazione civile Sez. II sentenza n. 21952 del 16 ottobre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Lo speciale procedimento di opposizione, regolato dall'art. 145 del d.lgs 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ha natura contenziosa, non incompatibile con il rito camerale, essendo rivolto ad una decisione atta ad assumere autoritā di giudicato sulla legittimitā formale e sostanziale del provvedimento applicativo della sanzione e sulle posizioni di credito e debito con esso costituite. Ne consegue che in tale procedimento non trova applicazione l'art. 738, secondo comma, cod. proc. civ. sulla partecipazione obbligatoria del P.M. e, in secondo luogo, che il provvedimento decisorio, emesso nella forma del decreto, č legittimamente sottoscritto dal solo presidente, non essendo necessaria la firma del relatore ai sensi dell'art. 135, quarto comma, cod. proc. civ.

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