Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 21567 del 13 ottobre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

L'operativitą della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8), cod. civ., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilitą di agire, e non una mera difficoltą di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato la prescrizione del diritto del lavoratore pubblico all'indennitą di fine rapporto per il periodo di lavoro non di ruolo, non ravvisando alcun comportamento doloso a carico dell'ente pubblico che si era limitato ad effettuare una regolarizzazione contributiva, operando un ricongiungimento dei periodi contributivi ai fini previdenziali, escluso per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 1986).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.