Cassazione civile Sez. II sentenza n. 20257 del 25 settembre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Il divieto di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento contrattuale attestante il pagamento, previsto dall'art. 2726 cod. civ., riguarda i fatti volti a negare, in tutto o in parte, l'estinzione del debito, ma non si estende alle circostanze tese a dimostrare che il pagamento č stato compiuto da un terzo, anziché dal debitore indicato nel documento, trattandosi di circostanza esterna al rapporto contrattuale.

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