Cassazione civile Sez. VI-5 sentenza n. 19959 del 22 settembre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudizio di cassazione č un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassativitā e della specificitā ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché č inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicitā di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito.

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