Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3045 del 13 settembre 1975

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di collazione fra figli legittimi, il diritto del donatario di trattenere i beni donatigli fino a concorrenza della quota disponibile, previsto dall'art. 737 secondo comma c.c., sussiste solo nel caso di dispensa espressa o tacita alla collazione medesima da parte del de cuius.

(massima n. 2)

La dissimulazione di una donazione mediante una simulata vendita non č, di per sé, sufficiente a configurare una dispensa tacita del donatario dall'obbligo della collazione ereditaria, di cui all'art. 737 c.c., essendo all'uopo necessario accertare l'inequivoca volontā del donante di simulare la vendita per porre la donazione al riparo della collazione.

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