Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 19888 del 22 settembre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

La quietanza "tipica", essendo indirizzata al "solvens", fa piena prova dell'avvenuto pagamento, sicché il quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi, salvo dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c. c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza. La quietanza "atipica" contenuta nella dichiarazione di vendita di autoveicolo ex art. 13 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, invece, essendo indirizzata al conservatore del pubblico registro automobilistico affinché non iscriva il privilegio legale per il prezzo, non è prova piena, ma, al pari della confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, è liberamente apprezzata dal giudice, senza soggiacere ai limiti di "revoca" della confessione sanciti dall'art. 2732 c. c.

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