Cassazione civile Sez. II sentenza n. 19413 del 15 settembre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto di appalto, qualora le parti non abbiano dato esecuzione alla previsione contrattuale sulla determinazione del corrispettivo, volta a stabilire la misurazione delle opere in contraddittorio tra appaltatore e direttore dei lavori, l'entitą dei lavori realizzati e la relativa quantificazione devono essere accertati dal giudice, a mezzo di indagine tecnica, ai sensi dell'art. 1657 cod. civ., non costituendo la specificazione del prezzo dell'appalto elemento essenziale dell'accordo tra le parti.

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