Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 18786 del 5 settembre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitą del datore di lavoro derivante da inosservanza di cautele antinfortunistiche, per rischio elettivo si intende una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e a motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attivitą lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attivitą assicurata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, secondo la quale l'avere il lavoratore utilizzato una scala per montare una tenda parasole, alla finestra del locale portineria in cui egli era costretto ad operare, non costituiva rischio elettivo).

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