Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18239 del 26 agosto 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

La condizione č "meramente potestativa" quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunitā e convenienza, sė da manifestare l'assenza di una seria volontā della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica "potestativa" quando l'evento dedotto in condizione č collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione č affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontā, pur se la relativa valutazione č rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato.

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