Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17970 del 14 agosto 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice di appello può procedere all'ammissione di prove testimoniali ritenute inammissibili in primo grado in ragione dei limiti stabiliti dagli artt. 2721 e ss. cod. civ., senza incorrere nel divieto stabilito dall'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. - nella formulazione successiva alla novella recata dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, e precedente alla modifica introdotta dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, - laddove, investito del riesame sull'ammissibilità del mezzo di prova, rispetto al quale si deduca l'esistenza di una violazione di legge (processuale o sostanziale), lo ritenga, invece, positivamente superato.

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