Cassazione civile Sez. VI-3 sentenza n. 15272 del 3 luglio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio di ultrattivitą del rito postula che in caso di erronea scelta dello stesso, non corretta dal giudice attraverso ordinanza di mutamento del rito, il giudizio debba proseguire in appello nelle stesse forme,quantunque erronee. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia svolto con il rito ordinario anziché con quello del lavoro, l'appello deve essere proposto sempre con citazione e non con ricorso, e, ai fini della verifica della tempestivitą del gravame, ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ., occorre fare riferimento alla data della notifica del ricorso alla controparte e non del deposito dello stesso in cancelleria.

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