Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15228 del 3 luglio 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione della responsabilitā civile, l'eccezione di inoperativitā della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneitā dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, č deducibile per la prima volta in appello.

(massima n. 2)

La produzione per la prima volta in appello, da parte della compagnia di assicurazione, delle condizioni generali di polizza, riguarda la prova del fatto costitutivo del diritto all'indennizzo fatto valere dall'assicurato, vale a dire la ricorrenza di un danno verificatosi in dipendenza di un rischio che trovi copertura contrattuale di polizza, ed č, quindi, ammissibile in quanto indispensabile, a norma dell'art. 345 cod. proc. civ., ai fini della decisione.

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