Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13244 del 11 giugno 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella ipotesi di cancellazione del difensore dall'albo professionale nel corso di un giudizio, l'evento, nel novero di quelli previsti dall'art. 301 cod. proc. civ., comporta l'automatica interruzione del processo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. Tuttavia tale nullità, in applicazione della regola dell'art. 161 cod. proc. civ., può essere fatta valere solo quale motivo di impugnazione, e nei limiti di questa, con l'effetto che non è più proponibile se sia decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo "ratione temporis" applicabile).

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