Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12890 del 9 giugno 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Alla luce di una lettura costituzionalmente orientata (Corte cost. n. 276 del 2000 e n. 477 del 2002) delle norme applicabili in materia di decadenza dal potere di impugnare il licenziamento, non č necessario che l'atto di impugnazione del licenziamento giunga a conoscenza del destinatario - ovvero, in particolare, che esso pervenga all'indirizzo del datore di lavoro - nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per evitare la decadenza dalla facoltā di impugnare, in quanto, ai sensi dell'art. 410, secondo comma, cod. proc. civ. (cosė come modificato dall'art. 36 del d.lgs. del 31 marzo 1998, n. 80 e nella formulazione "ratione temporis" applicabile), il predetto termine (processuale con riflessi di natura sostanziale) si sospende a partire dal deposito dell'istanza di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione, contenente l'impugnativa scritta del licenziamento, presso la commissione di conciliazione, divenendo irrilevante, in quanto estraneo alla sfera di controllo del lavoratore, il momento in cui l'ufficio provinciale del lavoro provveda a comunicare al datore di lavoro la convocazione per il tentativo di conciliazione.

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