Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12055 del 29 maggio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 616 cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla legge 18 luglio 2009, n. 69), l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui all'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena. Ne consegue che, ove la causa appartenga alla competenza per materia del giudice del lavoro e, ai sensi dell'art. 618 bis, primo comma, cod. proc. civ., sia disciplinata dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro, in quanto relativa ad esecuzione forzata promossa in base a provvedimenti emessi dal giudice del lavoro, il giudizio di merito va introdotto con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente entro il termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione.

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