Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 3494 del 12 febbraio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione della sentenza della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., consiste in una svista su dati di fatto, produttiva dell'affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, sicché è inammissibile il ricorso per revocazione che suggerisca l'adozione di una soluzione giuridica diversa da quella adottata, come nella specie, relativa a declaratoria di improcedibilità pronunciata ex art. 369, n. 2, c.p.c. per omesso deposito di copia della sentenza munita della relata di notifica.

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