Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5213 del 28 luglio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora l'efficacia o la risoluzione di un contratto sia subordinata alla verificazione di un avvenimento futuro ed incerto ancorché dipendente in tutto o in parte dalla volontà di uno dei contraenti (condizione potestativa o mista), la mancata verificazione di tale evento comporta le conseguenze dal contratto previste, senza poter applicare l'art. 1359 c.c. (per il quale si considera avverata la condizione quando l'evento in cui essa consiste è stato impedito dalla parte avente interesse contrario al suo verificarsi), perché l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e farsi assurgere a fonte di responsabilità, in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, il che deve invece escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo della condizione mista.

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