Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2752 del 7 maggio 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

La dispensa dalla collazione, contenuta in una donazione, ha natura di clausola contrattuale, e come tale non può essere eliminata ex post per volontà dell'uno o dell'altro contraente; essa, tuttavia, non urta contro il divieto di patti successori, trattandosi di mera modalità dell'attribuzione destinata ad avere efficacia (in funzione del rafforzamento di questa) dopo la morte del donante, e non di atto con cui costui dispone da vivo della propria successione.

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