Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2464 del 13 aprile 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Perché la condizione possa considerarsi mancata è necessario che l'evento in essa previsto non possa più verificarsi per causa imputabile alla parte avente interesse contrario al suo avveramento. In mancanza di un termine prestabilito, l'avvenuto decorso di un periodo di tempo piuttosto lungo senza che l'evento si sia verificato, non è di per sé sufficiente a fare ritenere mancata la condizione in quanto non dà l'assoluta certezza che tale evento non potrà più avere luogo. Ai fini dell'applicazione della norma dell'art. 1359 c.c. è necessario il dolo o la colpa della parte che ha interesse contrario all'avveramento della condizione, ma tale stato soggettivo non è ravvisabile in un semplice comportamento inattivo (tanto più se ad esso faccia riscontro la condotta inattiva dell'altro contraente), salvo che questo costituisca violazione di un obbligo di agire alla parte stessa imposto dal contratto o dalla legge.

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