Cassazione civile Sez. III sentenza n. 25058 del 7 novembre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'applicabilitą dell'art. 2050 cod. civ., relativo alle responsabilitą per l'esercizio di attivitą pericolose e, quindi, ai fini della sussistenza della presunzione di colpa, posta dall'art. 2050 cod. civ. e della conseguente inversione dell'onere della prova, occorre che il danno sia cagionato dall'esercizio di un'attivitą che sia pericolosa in sč, ossia per la sua intrinseca natura, o per la natura dei mezzi adoperati, dovendosi ritenere che tali condizioni ricorrano nell'esercizio dell'attivitą venatoria, la quale importa l'uso di armi da fuoco, ossia di mezzi destinati naturalmente all'offesa e, come tali, pericolosi per l'incolumitą pubblica. La presunzione di colpa opera anche se all'attivitą pericolosa partecipi chi patisce danno dall'esercizio dell'attivitą, salva la graduazione dell'efficienza causale delle azioni rispettivamente compiute dai vari partecipi.

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