Cassazione civile Sez. III sentenza n. 25044 del 7 novembre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricorso per cassazione, l'indicazione delle norme che si assumono violate non è un requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell'ammissibilità della censura, ma solo un elemento richiesto al fine di chiarirne il contenuto e di identificare i limiti dell'impugnazione, sicché la relativa omissione può comportare l'inammissibilità della singola doglianza soltanto se gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano (nella specie perché operanti un'irrituale ed equivoca commistione tra figure giuridiche diverse, quali la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto dedotto in giudizio) di individuare le norme ed i principi di diritto asseritamente trasgrediti, così precludendo la delimitazione delle questioni sollevate.

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