Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5243 del 5 giugno 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

La norma dell'art. 1359 codice civile secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa trova applicazione nella sola ipotesi di condizione casuale (il cui avveramento dipende cioč dal caso o dalla volontą di terzi) o di condizione mista (il cui avveramento dipende in parte dal caso o dalla volontą dei terzi, in parte dalla volontą di uno dei contraenti) ma non nell'ipotesi di condizione potestativa semplice o impropria. (Principio ribadito con riguardo ad una fattispecie in cui un dirigente d'azienda, invocando l'art. 1359 codice civile aveva rivendicato il diritto a taluni benefici economici, quali l'inserimento di un fondo di investimento e l'esercizio di una stock option, convenuti come applicabili a partire rispettivamente dal settimo e dal terzo anno di anzianitą, pur essendo stato licenziato prima che fosse trascorso il numero di anni contrattualmente previsto per conseguirli).

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