Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3935 del 25 novembre 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

La collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere mentre, se l'asse sia stato esaurito con donazioni o con legati, o con gli uni e con gli altri insieme, sì che manchi un relictum, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l'esito dell'eventuale azione di riduzione. Né il fatto che, anche quando il defunto abbia donato in vita o legato tutte le sue sostanze ciò nonostante, alla sua morte, rimane spesso un relictum, di sia pur modico valore, basta a far considerare l'esistenza di tale relictum come fatto di comune esperienza, tale da rendere sempre esperibile l'azione di collazione.

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