Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1204 del 4 aprile 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

È ammissibile la risoluzione per inadempimento del contratto condizionato sospensivamente ad una condicio juris e rimasto inefficace per il mancato avviamento della condizione — nella specie diniego di concessione di licenza d'importazione della merce, la cui necessità era nota ai contraenti — qualora la parte abbia determinato col fatto proprio il mancato avveramento della condizione stessa, realizzando tale condotta una violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione, al fine di mantenere integre le ragioni dell'altra parte. La violazione di detto obbligo, che costituisce una specificazione di quello più generale imposto dalla legge ai contraenti di comportarsi secondo correttezza nell'esecuzione delle obbligazioni, dà luogo a responsabilità contrattuale.

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