Cassazione civile Sez. I sentenza n. 21611 del 20 settembre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel ricorso per cassazione, il motivo di impugnazione che prospetti una pluralitā di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si assumono violate, e dalla deduzione del vizio di motivazione, č inammissibile, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione.

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