Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 20182 del 3 settembre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto, nella valutazione della gravitą dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. il giudice deve tenere conto, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c., delle circostanze che avrebbero ridotto le conseguenze dell'inadempimento e che la parte non inadempiente conosceva o avrebbe potuto conoscere con l'ordinaria diligenza. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la risoluzione del contratto di viaggio turistico per la non gravitą dell'inadempimento del tour operator, in quanto pur se egli non aveva adeguatamente informato il genitore circa la necessitą per il figlio undicenne del passaporto per potersi recare in Marocco, tale necessitą poteva evincersi agevolmente dal certificato di nascita in possesso del minore, dal quale il Marocco non risultava tra i Paesi verso i quali tale documento autorizzava l'espatrio).

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