Cassazione civile Sez. III sentenza n. 20064 del 2 settembre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di rito (nella specie dichiarando improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, per tardivitą di costituzione dell'opponente), sebbene l'appellante possa limitarsi a riproporre, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda non esaminata, non č tuttavia sufficiente, ad evitare la declaratoria di inammissibilitą dell'appello, un generico richiamo al precedente giudizio di primo grado, privo di ogni rinvio alle difese ed ai contenuti della domanda di merito posta al giudice di primo grado.

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