Cassazione civile Sez. III sentenza n. 20051 del 2 settembre 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

In ossequio al principio di libertā delle forme, il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta, che occorre soltanto per gli atti, come la procura, che costituiscono presupposto per la realizzazione dell'effetto reale del trasferimento della proprietā.

(massima n. 2)

Il rimedio ex art. 2932 c.c., consistente nell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire al mandante l'immobile acquistato dal mandatario, č esperibile anche quando il contratto di mandato sia senza rappresentanza e privo di forma scritta.

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