Cassazione civile Sez. II sentenza n. 18350 del 31 luglio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

La sostituzione della canna fumaria pertinente ad unitą immobiliare di proprietą esclusiva non reca, di per sé, danno alla cosa comune - la facciata dell'edificio - gią utilizzata per l'appoggio, non dovendo alterare, tuttavia, alla luce del collegamento tra gli artt. 1102, 1120, secondo comma, e 1122 c.c., il decoro architettonico del fabbricato.

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