Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 16674 del 3 luglio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

La sottoscrizione dell'atto ad opera della parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale costituisce un requisito d'ammissibilità della querela di falso, che non può ritenersi soddisfatto dalla procura rilasciata al difensore per il giudizio nel quale è stato prodotto il documento di cui si vuole far dichiarare la falsità.

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