Cassazione civile Sez. II sentenza n. 16180 del 26 giugno 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di rinvio, ai sensi dell'art. 394, terzo comma, c.p.c., non sono ammesse nuove prove, ad eccezione del giuramento decisorio; tuttavia, nel caso in cui la sentenza d'appello sia stata annullata per vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti secondo un diverso angolo visuale i termini giuridici della controversia, cosģ da richiedere l'accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito perché ritenuti erroneamente privi di rilievo, sono ammissibili anche le nuove prove che servano a supportare tale nuovo accertamento, non operando rispetto ad esse la preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, c.p.c..

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