Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15546 del 20 giugno 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

La sentenza di esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita, resa ai sensi dell'art. 2932 c.c., č destinata ad attuare gli impegni assunti dalle parti, anche con riguardo all'ammontare del prezzo, il quale, pertanto, deve essere quello fissato con il preliminare medesimo, restando esclusa, con riguardo alla sua natura di debito di valuta, la possibilitā di una rivalutazione automatica per effetto del ritardo rispetto alla data prevista per la stipulazione del definitivo, salvo che i contraenti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, abbiano espressamente previsto delle maggiorazioni o dei correttivi per compensare la svalutazione monetaria durante il periodo del suddetto ritardo.

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