Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15093 del 17 giugno 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della risoluzione del contratto di appalto ex art. 1668 c.c., non è necessario che l'appaltatore sia stato previamente posto in condizione di eliminare i difetti, né che l'eventuale tentativo sia stato esperito senza esito, di guisa che è del tutto irrilevante che l'opera sia stata smantellata dal committente senza consentire all'appaltatore di emendarne i vizi o le difformità, considerato altresì che, per la dimostrazione dei vizi redibitori, non occorre una prova legale consistente in un esame tecnico dell'opera ancora in essere, ben potendone essere accertata l'inidoneità alla destinazione sua propria attraverso la prova storica.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.