Cassazione civile Sez. V sentenza n. 1435 del 22 gennaio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica - che implichi accertamenti di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimitą, al fine di evitare una statuizione di inammissibilitą per novitą della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicitą di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

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