Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1881 del 9 febbraio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 398, quarto comma, c.p.c., interpretato alla luce dei principi costituzionali sul processo "giusto" e di "ragionevole durata", al fine di scongiurare condotte processuali dilatorie e di evitare ingiustificati ritardi nella definizione del giudizio, non consente al ricorrente per revocazione di giovarsi della sospensione del termine di ricorso per cassazione, qualora l'impugnazione per revocazione sia "manifestamente infondata".

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