Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 17447 del 12 ottobre 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Il ricorso per cassazione, confezionato mediante la riproduzione degli atti dei pregressi gradi di giudizio e dei documenti ivi prodotti con procedimento fotografico o similare e la giustapposizione degli stessi con mere proposizioni di collegamento, è inammissibile per violazione del criterio di autosufficienza, in quanto detta modalità grafica viola il precetto dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., che impone l'esposizione sommaria dei fatti di causa, e grava la Corte di un compito che le è istituzionalmente estraneo, impedendo l'agevole comprensione della questione controversa, nonché rimettendo alla discrezionale valutazione della stessa la verifica del contenuto degli atti del processo; né l'indicata forma espositiva può essere giustificata dall'esigenza di consentire la verifica degli atti, poiché questa attiene ad una fase successiva e può essere assolta attraverso l'allegazione, di seguito al ricorso, di copia degli atti ritenuti strumentali allo scopo.

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